PREMESSA
Chi segue lo sviluppo della bioetica in campo internazionale trova – nell’azione svolta da grandi organismi sovranazionali come ad esempio l’Unesco, l’Organizzazione mondiale della sanità e il Consiglio d’Europa – un’ispirazione “etica” comune: la tutela della dignità dell’uomo.
Può essere interessante fornire qualche breve notizia sulle modalità con le quali questo principio-schema di riferimento ha trovato applicazione nei più recenti documenti emanati da questi organismi nel settore che – a grandi linee – potrebbe riconnettersi a quello della tutela della vita e della salute, concludendo poi con qualche richiamo alla azione che anche nel nostro Paese dovrebbe svilupparsi per la migliore conoscenza dei principi indicati da tali documenti.
QUALCHE RICHIAMO AL CONCETTO DI DIGNITÀ UMANA
Antico concetto della dignità umana sotto il profilo sociale
Ci ricorda F. Bartolomei che, in epoca precristiana, la dignità umana era concetto strettamente connesso al “ruolo” proprio della persona (cfr. F. Bartolomei, La dignità umana come concetto e valore costituzionale, G. Giappichelli ed., Torino 1987).
«La dignitas in quanto concetto nella sfera politico-sociale anche della civitas romana dell’età repubblicana, sta a significare due profili: il distinguo di ogni uomo dall’altro ritenuto inferiore e, soprattutto, il rango sociale di un uomo. Se la dignità presuppone la virtus, si evidenzia allora un merito effettivo; se la dignitas denota il rango, la posizione pubblica di un romano, allora c’è una forma superiore o inferiore di umana dignità, onore, considerazione» (H. Drexler in R. Klein, a cura di, Das Staatsdenken der Römer, München 1973, p. 231).
Secondo Drexler, «si può anzi dire addirittura che per il romano in generale non vi è altro scopo nella sua vita che l’accrescimento della sua dignitas» (ibidem, p. 243: la dignità «ha un assoluto bisogno di confermarsi nella prestazione» (cfr. F. Bartolomei, La dignità umana..., op. cit., p. 88).
Questa “interpretazione” del concetto “sociale” della dignità lo ritroviamo anche nei secoli successivi e nell’epoca che viviamo. Il Dizionario critico di filosofia pubblicato da A. Lalande – edito dall’Isedi (Milano 1971) – riporta la definizione di dignità come condizione di nobiltà in cui l’uomo è posto dal suo grado, dalle sue intrinseche qualità, dalla sua stessa natura di uomo e che egli deve a se stesso. Non per nulla – anche nel linguaggio comune – è diffuso il concetto di “tutelare la propria dignità”, o quello di “persona priva di dignità”.
Ma il concetto di dignità si applica anche all’aspetto e all’atteggiamento preso in pubblico (ad esempio un volto esprimente alta dignità, ecc.); o lo si applica al ruolo, all’ufficio civile o ecclesiastico rivestito (ad esempio dignità vescovile; dignità del laticlavio, ecc.), all’araldica e così via.
Prosegue Bartolomei: «Tuttavia nell’epoca classica anche per questa “dignità interna” (come già per quella “dignità esterna”) non si può parlare di concetto giuridico, bensì di concetto filosofico-ideologico» (F. Bartolomei, La dignità umana..., op. cit., p. 88 nota 62).
È solo in epoca cristiana che la dignità diviene elemento specifico della natura umana (oppure, nella più tarda concezione cristiana, un dono della grazia, che rende capaci di atti meritori).
A partire da questo momento a tutti gli uomini spetta la stessa identica dignità.
La dignità umana nella tradizione cristiana
Costante è l’esaltazione della dignità umana – su base teologica – nella tradizione ebraico-cristiana.
Un’ultima ed autorevole espressione in questa tradizione si deve a Giovanni Paolo II, nell’Evangelium vitae n. 34, dove la dignità dell’uomo è strettamente collegata alla sacralità della vita.
L’argomentazione pontificia parte da questa affermazione: «La vita è sempre un bene. È, questa, una intuizione o addirittura un dato di esperienza, di cui l’uomo è chiamato a cogliere la ragione profonda.
Perché la vita è un bene?
L’interrogativo attraversa tutta la Bibbia e fin dalle sue prime pagine trova una risposta efficace e mirabile. La vita che Dio dona all’uomo è diversa e originale di fronte a quella di ogni altra creatura vivente, in quanto egli, pur imparentato con la polvere della terra (cfr. Gn 2, 7; 3, 19; Gb 34, 15; Sal 103 [102], 14; 104
[103], 29), è nel mondo manifestazione di Dio, segno della sua presenza, orma della sua gloria (cfr. Gn 1, 26-27; Sal 8, 6).
All’uomo è donata un’altissima dignità, che ha le sue radici nell’intimo legame che lo unisce al suo Creatore: nell’uomo risplende un riflesso della stessa realtà di Dio.
Lo afferma il libro della Genesi nel primo racconto delle origini, ponendo l’uomo al vertice dell’attività creatrice di Dio, come suo coronamento, al termine di un processo che dall’indistinto caos porta alla creatura più perfetta.
Si riafferma così il primato dell’uomo sulle cose: esse sono finalizzate a lui e affidate alla sua responsabilità, mentre per nessuna ragione egli può essere asservito ai suoi simili e quasi ridotto al rango di cosa.
Nella narrazione biblica la distinzione dell’uomo dalle altre creature è evidenziata soprattutto dal fatto che solo la sua creazione è presentata come frutto di una speciale decisione da parte di Dio, di una deliberazione che consiste nello stabilire un legame particolare e specifico con il Creatore: “Facciamo l’uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza” (Gn 1, 26).
La vita che Dio offre all’uomo è un dono con cui Dio partecipa qualcosa di sé alla sua creatura».
Interpretazione “laica” della dignità umana
L’impostazione kantiana
Tale interpretazione è fondata sui “valori” e la più nota interpretazione chiama in causa il rapporto fra valore e dignità proclamato da Kant nella Fondazione della metafisica dei costumi. Il passo, nel paragrafo «Dottrina della virtù» 11 (A 93) è il seguente: «Ma l’uomo considerato come persona è elevato al di sopra di ogni prezzo, perché come tale egli deve essere riguardato non come mezzo per raggiungere i fini degli altri e nemmeno i suoi propri, ma come un fine in sé; vale a dire egli possiede una dignità (un valore interiore assoluto), per mezzo della quale costringe al rispetto di se stesso tutte le altre creature ragionevoli del mondo ed è questa dignità che gli permette di misurarsi con ognuna di loro e di stimarsi loro uguale».
Come “principio della dignità umana” s’intende l’esigenza enunciata da Kant come seconda formula dell’imperativo categorico: «Agisci in modo da trattare l’umanità, tanto nella tua persona come nella persona di ogni altro, sempre anche come un fine e mai unicamente come un mezzo» (Grundlegung zur Met. der Sitten, II).
Questo imperativo stabilisce infatti che ogni uomo, anzi ogni essere ragionevole, come fine in se stesso, possiede un valore non relativo (com’è, per esempio, un prezzo) ma intrinseco, cioè la dignità (cfr. Nicola Abbagnano, Dizionario filosofico, Utet, Torino 1961, voce «Dignità»).
«Ciò che ha un prezzo può essere sostituito da qualche altra cosa equivalente; ciò che è superiore ad ogni prezzo e perciò non consente nessuna equivalenza, ha una Dignità». Sostanzialmente la dignità di un essere ragionevole consiste nel fatto che esso «non obbedisce a nessuna legge che non sia anche istituita da lui stesso».
La moralità, come condizione di questa autonomia legislativa, è dunque la condizione della Dignità dell’uomo e moralità e umanità sono le sole cose che non hanno prezzo» (ibidem).
Commenta Bartolomei: «Soprattutto nella Fondazione della metafisica dei costumi, Kant fece uso non solo dei concetti di “mezzo” e “fine”, ma anche della relazione fra “valore” e “dignità”. Ivi il concetto di valore, portato in auge dall’economia allora nascente, costituiva in un certo senso lo sfondo del concetto filosofico. “Valore” era la stima di una cosa in relazione ad un’altra. Dei “valori” potevano perciò essere considerati equivalenti tra loro e dunque, nello scambio, essere tradotti in un “prezzo di mercato”.
Ora, il valore che non può essere scambiato con nessun altro, quello che non ha prezzo, non essendo equivalente a nulla, è il valore assoluto (o anche interno) di qualcosa. Esso conferisce a tutto il resto un valore derivato.
Per Kant, un tale insostituibile “valore interno”, cioè “dignità”, è posseduto da un solo ente al mondo: la persona dotata di identità morale, responsabilità razionale-pratica verso se stesso e capacità di autodeterminazione razionale.
La gerarchia dei “valori” culminante con un “fine ultimo” è comprensibile razionalmente.
La dignità dell’uomo, in quanto valore in sé che non può essere sostituito da nulla, si distingue per il fatto di dovere questa prerogativa al necessario riconoscimento da parte di tutti quelli che di essa partecipano. Nessun “essere ragionevole del mondo” può negare un ordinamento che ha al suo vertice quel rispetto di se stessi, nel quale tutti i soggetti sono uguali.
Alla dignità di ogni persona deve essere concesso quel riconoscimento incondizionato che è cosa del tutto naturale pretendere per se stessi.
Chi disprezza l’altro disprezza se stesso poiché non può negare la comunanza di genere con l’altro: l’Ego e l’Alter si identificano» (F. Bartolomei, La dignità umana..., op. cit., p. 82).
Altre interpretazioni antropologiche e sociologiche della dignità umana
Echi della concezione kantiana si ritrovano nella Costituzione francese del 1789, che proclama solennemente che gli uomini nascono liberi ed eguali.
Ma, subito introdotto da questa affermazione generale, è il concetto dei “diritti dell’uomo”: dignità umana e diritti umani saranno due concetti ormai strettamente apparentati.
Ulteriori elaborazioni del concetto di dignità umana si ritrovano nella storia, e ne accenneremo alcune seguendo Bartolomei (cfr. ibidem, p. 86).
Luhmann definisce la dignità come la «condizione della riuscita auto-rappresentazione di un uomo come personalità individuale», che viene comunque vista nell’ambito della “dimensione sociale”.
Secondo Podlech, il concetto funzionale di dignità, proprio della teoria dei sistemi, consente più della teoria dei valori di tener conto delle insidie concrete che possano apportarsi al concetto giuridico-costituzionale della “dignità umana”; le condizioni formulate per la sua salvaguardia sono così enunciate (cfr. ibidem, p. 87):
– sicurezza della vita individuale e sociale;
– uguaglianza giuridica;
– salvaguardia della identità e dell’integrità umane;
– limitazione del potere statale;
– rispetto della contingenza corporea dell’uomo.
Esse palesano elementi in comune con le funzioni dei diritti fondamentali formulate dal Luhmann.
LA DIGNITÀ UMANA, I DIRITTI FONDAMENTALI E LE COSTITUZIONI
Con l’evoluzione della teoretica dei diritti fondamentali, alcuni dei quali divengono diritti costituzionali, il concetto di dignità umana acquista sempre di più valore di riferimento “etico” ed in qualche modo pregiuridico.
Proclamato solennemente nel Preambolo della Carta delle Nazioni Unite il 26 giugno 1945, il principio della dignità della persona umana è in effetti alla base della protezione dei diritti fondamentali che i grandi testi internazionali e le costituzioni emanate nel dopoguerra vogliono garantire.
Anche il Preambolo del Patto delle Nazioni Unite relativo ai diritti civili e politici del 1966 fa derivare i diritti in tale documento riconosciuti dalla dignità inerente alla persona umana.
La stessa Costituzione italiana del 1947 – fra le prime – trova ispirazione ideale nel rispetto della dignità umana.
Tuttavia, è solo nella Costituzione tedesca che il riferimento alla dignità dell’uomo compare in maniera esplicita, e dà luogo a importanti interpretazioni giurisprudenziali nel contesto del “sistema” del diritto tedesco.
Si precisa anche il ruolo tutelare dello Stato nei riguardi della dignità umana, ed anche il “dovere” del cittadino di rispettare la dignità umana, propria e/o degli altri: la giurisprudenza costituzionale afferma che la dignità umana è un valore oggettivo, indisponibile, alla cui tutela lo Stato è obbligato; né il singolo può «abusare della libertà per autodegradarsi» (Gunter Dürig), come non sussiste neppure una «tutela dei diritti fondamentali contro se stessi» (von Münch, citato in F. Bartolomei, La dignità umana..., op. cit., p. 89).
«D’altronde, anche se il concetto di dignità riferito ai ruoli può suggerire un ampliamento della sfera di “autonomia”, poiché tuttavia si tratta di “autonomia” e non di “completa libertà”, l’estensione della sfera di autonomia non solo non può essere illimitata, ma neppure può dipendere esclusivamente dal soggetto» (ibidem, p. 89).
In particolare, la definizione della dignità umana data da Dürig, fa uso dei concetti di “spirito”, “coscienza”, “autodeterminazione”.
Tuttavia Dürig enuncia la formula obiettiva, canonizzata dalla Corte costituzionale – «La dignità umana viene colpita quando l’uomo concreto è degradato ad oggetto, a mero mezzo, a grandezza fungibile» – solo a partire dall’atto di violazione, cioè mediante il metodo di interpretazione negativo. Ad ognuno, anche al malato di mente, al bambino, al maniaco sessuale o a chi è in punto di morte, spetta la qualità di soggetto, in forza del suo essere uomo, indipendentemente dalla sua capacità individuale di autodeterminazione. Nessuno può essere bollato come non human being, come uomo inferiore, come materiale e quindi abbandonato alla liquidazione o alla demolizione.
Se per il Dürig, «la dignità umana si definisce caso per caso, evitando di racchiudersi in una formula che fossilizzerebbe le fattispecie della violazione, essa tuttavia è la “suprema grandezza di riferimento della Costituzione”, nel senso di un ordinamento di valori» (citato in ibidem, p. 90).
LA DIGNITÀ DELL’UOMO E LE NORME INTERNAZIONALI DELLA BIOETICA
In un lucido articolo dal titolo Bioetica e dignità dell’essere umano, Francesco D’Agostino (in C. M. Mazzoni, a cura di, Un quadro europeo per la bioetica, Leo Olschki ed., Firenze 1998) scrive: «Esiste una parola chiave, amata dai filosofi tanto quanto dai giuristi e dai bioeticisti: è la parola dignità.
Il termine appare nel titolo della Convenzione di Strasburgo (Convenzione per la tutela dei diritti dell’uomo e la dignità dell’essere umano) e nel Preambolo della medesima viene ripetuto almeno tre volte, al punto che è lecito farlo assurgere al ruolo di unico, possibile, autentico fondamento di una bioetica europea» (p. 153).
D’Agostino ha perfettamente “centrato” lo spirito con il quale lavora il Consiglio d’Europa e, in particolare, il Comitato direttivo di bioetica del Consiglio stesso (Cdbi).
Vi è una assonanza del pensiero di D’Agostino con le parole con le quali M. Noëlle Lenoir e B. Mathieu presentano il rapporto fra bioetica e diritto internazionale che – in sede europea – sostanzia l’evoluzione della “costruzione morale” dell’Europa comunitaria (N. Lenoir-B. Mathieu, Les normes internationales de la bioéthique, Puf, Paris 1998).
Mi sembra opportuno riportare qualche brano: «Infine, non si sottolineerà mai abbastanza a quale punto il diritto internazionale della bioetica rinvia ai fondamenti originali del diritto. Esso si appoggia, in effetti, su una definita idea del posto occupato dall’uomo nell’universo. Anche se lo si vuole neutro e transculturale, questo diritto ha essenzialmente a che vedere con valori che fondano la vita nella società. Così si spiega in particolare la ripresa di importanza del principio di dignità della persona umana, vero principio cardinale della bioetica.
Questa ripresa traduce non solamente l’idea di una protezione dell’individuo in quanto essere umano, ma anche la presa di coscienza dell’appartenenza di tutti al genere umano confrontata con una comunità di destini che obbliga a definire nuove forme di solidarietà fra gli uomini. Certamente questa presa di coscienza non è tale da superare le vecchie cause di conflitti e di odi all’origine di molti drammi collettivi. Rimane insufficiente a proteggere gli uomini contro l’arbitrio e la violenza.
È pur vero che il diritto internazionale della bioetica resta penalizzato dalle insufficienze del diritto internazionale in generale, soprattutto in quel che concerne la sua carenza evidente di efficacia.
Peraltro, la bioetica mobilizzando le opinioni pubbliche e suscitando prese di posizione di numerosi gruppi intermediari, rappresenta nello stesso tempo un testimone ed un vettore di trasformazione del diritto internazionale pubblico.
Il diritto internazionale della bioetica, di per sé, supera i rapporti interstatuali, poiché i suoi principi sono concepiti come rivolti a contribuire all’emancipazione degli individui, garantendo il rispetto fondamentale della persona umana, i suoi diritti, la sua dignità» (N. Lenoir-B. Mathieu, Les normes internationales..., op. cit., pp. 5-6).
Anche N. Lenoir e B. Mathieu si ricollegano al pensiero kantiano dell’etica deontologica che regola gli atti umani, ed in particolare la biomedicina, con l’interrogativo: “che debbo fare?”.
Scrivono: «Un interrogativo che presuppone la libertà dell’uomo.
E presuppone che l’uomo è libero, si traduce nel filosofo tedesco nell’idea che “solo l’uomo detiene il potere di proporsi qualche cosa come fine” ed in altri termini essere considerato come fine e non come mezzo.
Kant facendo ciò, rinvia al principio etico secondo il quale l’uomo è soggetto e non dovrebbe dunque essere un oggetto per la scienza.
Ugualmente si può collegare il volontarismo kantiano a ciò che è fondamento dell’etica della responsabilità e cioè che la libertà dell’individuo fa parte integrante della sua dignità e che ciò impone di assumersi la sua parte nell’evoluzione della società. La bioetica esprime infine la richiesta di valori universali rinviandola ancora alla ideologia dei diritti dell’uomo e agli ideali kantiani. Costui tende in effetti a che ogni individuo operi in modo che tutte le sue azioni possano erigersi in morale universale» (ibidem, p. 13).
Come abbiamo visto, questi principi sono condivisi anche sotto l’aspetto di una bioetica religiosamente informata.
Ma cosa deve fare la bioetica per assicurare il rispetto di questi valori?
Riprendono Lenoir e Mathieu: «In questo spirito il primo obiettivo della bioetica è quello di assicurare il rispetto del primato della persona umana che traduce il «riconoscimento della dignità propria» (ibidem, p. 15).
Aggiungono in nota: «In realtà solo la Costituzione svizzera modificata per votazione popolare del 17 maggio 1992 afferma il principio della “dignità della creatura” un concetto nuovo che riflette le preoccupazioni dei movimenti ecologici e della protezione degli animali ma questo scivolamento da valori antropocentrici a valori biocentrici è l’unico nel suo genere nell’ambito del diritto costituzionale» (ibidem, nota 1).
«Il principio della dignità si esprime fra l’altro nel riconoscimento della libertà dell’individuo.
E talvolta esso trascende l’individuo di per se stesso e può in conseguenza giustificare delle restrizioni all’esercizio della libertà: restrizione della libertà del proprio corpo con la vendita del proprio corpo; restrizione della libertà della prescrizione medica mediante la limitazione e le possibilità di accesso a prestazioni come diagnosi tendenti a determinare il sesso del futuro bambino; restrizioni alla libertà della ricerca derivanti dall’interdizione o dai limiti apportati alle sperimentazioni sull’embrione umano.
La libertà non vede dunque limitato il suo campo esclusivamente dall’imperativo di non nuocere alla libertà altrui; essa può venire a conflitto con le esigenze del rispetto della persona, espressione in qualche sorta derivata dai valori spirituali dell’essere umano. Di questi principi fondamentali – rispetto della dignità della persona umana e libertà dell’individuo – derivano altri principi di cui la bioetica si è riappropriata come, ad esempio, il diritto alla vita, la protezione contro i trattamenti inumani, l’inviolabilità e la non commerciabilità del corpo umano ed anche la libertà della creazione scientifica inerente alla libertà di pensiero.
A questi principi se ne aggiungono altri ancora più nuovi come quelli che derivano dalla designazione del genoma umano come “patrimonio dell’umanità”, una nozione che anch’essa si è comunque ispirata al diritto alla dignità umana» (ibidem, p. 16).
IL LUNGO CAMMINO DELLA BIOETICA INTERNAZIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA DIGNITÀ DELLA PERSONA UMANA
I principi che abbiamo esposto sono stati oggetto di costante attenzione nell’attività del Consiglio d’Europa e dell’Unesco nella promozione della tutela della persona umana nel campo della biomedicina e della salute.
La Convenzione europea sui diritti dell’uomo e la biomedicina
La lunga serie delle «Raccomandazioni» dell’Assemblea e del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa – richiamata nella tabella allegata per semplicità espositiva – documenta lo sforzo fatto dal 1976 al 1992.
Da ultimo, questo lavoro è stato ulteriormente sviluppato nella Convenzione per la protezione dei diritti dell’uomo e la dignità dell’essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina, licenziata il 19 novembre 1996, sottoposta alla firma dei Paesi europei a partire dal 7 aprile 1997 nella solenne presentazione avvenuta ad Oviedo (cosiddetta Convenzione di Oviedo).
Al momento attuale, 26 Paesi l’hanno sottoscritta e 5 “ratificata” a livello dei parlamenti nazionali.
I valori ai quali si è ispirato il Comitato redigente, cioè il citato Cdbi, sono i seguenti:
– rispetto della dignità umana, dunque dell’autonomia e della libertà della persona;
– protezione dell’integrità dell’individuo;
– responsabilità pubbliche nei confronti dell’applicazione delle scienze biomediche;
– divieto di ogni forma di discriminazione.
Questa Convenzione afferma con sicurezza alcuni principi, e fra questi la necessità di proteggere l’essere umano e l’integrità di ogni persona umana; il primato dell’uomo rispetto alla società e alla scienza; il valore del “consenso” in ogni atto medico; il divieto dell’utilizzazione commerciale del corpo umano; la tutela della vita privata per quanto concerne i dati sanitari; il divieto di manipolazione genetica non terapeutica per la persona interessata; il divieto di produrre embrioni umani a scopo di ricerca. Su questi principi vi può essere il pieno consenso.
Rimangono da precisare questioni delicate, che derivano soprattutto dalle applicazioni integrali in settori non contemplati, come quello dell’assistenza alla fase terminale della vita.
Ma, soprattutto, è per alcuni insoddisfacente lo spazio riservato alla tutela della vita prenatale: e questo è stato rilevato da tutti coloro che attribuiscono valore etico “assoluto” (e non “prima facie” rispetto ad altri valori conflittuali) alla tutela della vita embrionale.
Il lavoro di redazione si è svolto secondo lo spirito di un costante “confronto” e della “mediazione”; questo non avrebbe potuto essere diversamente, trattandosi di accordare leggi, culture e sensibilità in parte difformi fra i vari Paesi componenti la Comunità europea.
Notevole importanza rivestiranno i protocolli addizionali.
In questo senso si è pronunciata anche l’Assemblea parlamentare, allorché non solo ha invitato gli Stati membri e non membri (secondo le procedure previste agli articoli 27 e 28 della Convenzione) a firmare e ratificare la Convenzione e a renderla esecutiva nel più breve tempo possibile, ma ha chiesto al Cdbi di proseguire l’elaborazione delle proposte di protocollo concernenti la ricerca medica, il trapianto di organi, la protezione dell’embrione e del feto umani, il protocollo sulla genetica.
Si è aggiunto un ulteriore protocollo, relativo al divieto di clonazione dell’essere umano resosi urgente per i noti avvenimenti dell’avvenuta clonazione di mammiferi superiori (la pecora Dolly); questo protocollo è stato rapidamente elaborato ed accolto da tutti quei Paesi che hanno firmato la Convenzione nel gennaio del 1998. A giorni verrà concluso il lavoro per il protocollo riguardante il trapianto di organi e tessuti umani.
La Dichiarazione universale sui diritti dell’uomo ed il genoma umano dell’Unesco
Nel 1987, la Conferenza generale dell’Unesco invitava il segretario generale, F. Mayor a «promuovere lo studio di condizioni di esercizio effettivo dei diritti dell’uomo, soprattutto il sostegno alle istituzioni delle scienze sociali ed umane per l’analisi dell’incidenza dei recenti progressi scientifici e tecnici sulla protezione concreta dei diritti dell’uomo».
Nel 1989, la Conferenza generale – ribadendo l’invito – chiedeva nella Risoluzione 5.2 (Filosofia, etica e scienze della vita) di «studiare i modi per mettere in opera una consultazione permanente circa lo scambio di informazioni e i dati dell’esperienza a proposito dell’incidenza etica della scienza e della tecnologia contemporanea allo scopo di fare dell’Unesco un centro mondiale di informazione e documentazione su queste questioni, nel momento in cui progressi decisivi sono realizzati nelle scienze della vita e in particolare nell’ambito delle applicazioni mediche».
Con questo obiettivo, un Comitato internazionale di bioetica (Cib) ha elaborato una solenne Dichiarazione prendendo a base le seguenti linee-guida, coerenti con la missione dell’Unesco:
– la storia umana è stata sempre accompagnata da progressi scientifici che hanno orientato l’evoluzione delle civilizzazioni nel mondo;
– la scoperta del genoma umano s’iscrive nel corso della storia, costituendo un progresso per la conoscenza della specie umana;
– l’accelerazione dei cambiamenti – virtualmente considerevoli – indotti dalle applicazioni della genetica non poteva non suscitare inquietudini e reazioni di rigetto (come si è in parte verificato nell’opinione pubblica);
– la riflessione bioetica deve potersi dispiegare a partire dall’unica considerazione dei rischi che potrebbero derivare come attentato ai diritti dell’uomo.
Già dall’inizio dei lavori, sono stati ribaditi i seguenti principi che formano la trama delle riflessioni bioetiche:
– lo statuto della conoscenza, con la valorizzazione della scienza e della ricerca scientifica, mediante l’affermazione che la libertà della ricerca costituisce un diritto fondamentale per il progresso dell’umanità. Tuttavia, l’imperativo della sicurezza delle ricerche dal punto di vista della salute umana e dell’ambiente può giustificare talune restrizioni a tale libertà;
– la protezione della persona umana, sotto il profilo della identità, della vita familiare, della volontarietà delle decisioni nei confronti della diagnosi e della terapia (ciò che comporta il consenso informato), della solidarietà fra gli uomini;
– la salvaguardia della specie umana, nell’interesse delle generazioni future;
– l’educazione, la formazione e l’informazione al pubblico.
Il lavoro di redazione della Dichiarazione procedette abbastanza rapidamente e consentì all’Assemblea generale di adottare all’unanimità e per acclamazione l’11 novembre 1997 un testo, che si propone di promuovere un giusto equilibrio fra la garanzia del rispetto dei diritti e libertà fondamentali e la necessità di assicurare la libertà di ricerca.
Redatta sotto la guida dell’ambasciatore Grossespiel, si compone di 25 proposizioni, distribuite in 7 articoli così intitolati:
«La dignità dell’uomo e il genoma umano: dichiarazione del genoma umano come patrimonio comune in senso simbolico della specie umana»;
«Diritti della persona interessata»;
«Ricerca sul genoma umano»;
«Condizioni di esercizio dell’attività scientifica»;
«Solidarietà e composizione internazionale»;
«Promozione dei principi della Dichiarazione»;
«Modalità di attuazione della Dichiarazione».
La Dichiarazione è preceduta da una serie di richiami agli Atti costitutivi dell’Unesco e ai principi-guida assunti come base (prospettive aperte dalla ricerca sul genoma umano; rifiuto dell’eugenismo ispirato a considerazioni sociali; riconoscimento che la dignità inerente ad ogni membro della famiglia umana e dei conseguenti diritti costituisce fondamento della libertà, pace e giustizia nel mondo, ecc.).
Anche in questo caso, non si fa menzione esplicita della tutela della vita prenatale.
QUALCHE CONCLUSIONE
Il riferimento alla dignità dell’uomo è determinante per il buono sviluppo della società e la tutela dei diritti dell’uomo: questo è il messaggio che ci trasmettono i più recenti documenti della bioetica internazionale.
Non è l’etica intrinseca della scienza che può indurre a questo rispetto, non è nemmeno l’etica utilitaristica (cfr. F. D’Agostino, Bioetica e dignità…, op. cit., p. 154), ma per noi è l’etica personalistica.
Tuttavia, bisogna calare questa elevata ispirazione etica in valori che abbiano spessore e significato normativo.
In altre parole, lo sforzo che la comunità internazionale compie per individuare valori fondanti e condivisi, riferentisi per l’appunto tutti alla “dignità umana”, è meritevole e “plausibile” ove si possa far riferimento a determinazioni obiettive dei contenuti materiali di tali valori.
La nostra Costituzione nazionale è largamente ispirata alla “dignità umana” e traduce in norme giuridiche valori che a tale ispirazione si riconnettono.
Forse dovremmo fare maggiore attenzione, a livello politico, parlamentare e della vita sociale alle formulazioni contenute nei due documenti in questa sede sommariamente recensiti: l’occasione della “ratifica parlamentare” della Convenzione di Oviedo e l’adesione alla Dichiarazione dell’Unesco potranno essere occasioni da non perdere per informare l’opinione pubblica anche degli sviluppi internazionali della bioetica.
fonte:
30GIORNI, tratto dal n. 09 - 2000
Un saggio del presidente dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma
di Adriano Bompiani
APPROFONDIMENTO:
Persona Umana: Quale Dignità?
Argomento pubblicato su Blog CATTOLICI, il Raccoglitore Italiano di BLOG di Fedeli CATTOLICI...
http://blogcattolici.blogspot.com/
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Dignità della PERSONA UMANA nella recente bioetica internazionale
"[...] Non abbiate paura!
APRITE, anzi, SPALANCATE le PORTE A CRISTO!
Alla sua salvatrice potestà aprite i confini degli Stati, i sistemi economici come quelli politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo.
Non abbiate paura!
Cristo sa "cosa è dentro l’uomo". Solo lui lo sa!
Oggi così spesso l’uomo non sa cosa si porta dentro,
nel profondo del suo animo, del suo cuore.
Così spesso è incerto del senso della sua vita su questa terra.
È invaso dal dubbio che si tramuta in disperazione.
Permettete, quindi – vi prego, vi imploro con umiltà e con fiducia – permettete a Cristo di parlare all’uomo.
Solo lui ha parole di vita, sì! di vita eterna. [...]"
Papa Giovanni Paolo II
(estratto dell'omelia pronunciata domenica 22 ottobre 1978)