Essi non hanno la possibilità di acquisire le conoscenze di base, che permettono di esprimere la loro creatività e di sviluppare le loro potenzialità, né di entrare nella rete di conoscenze ed intercomunicazioni, che consentirebbe di vedere apprezzate ed utilizzate la loro qualità.
Essi insomma, se non proprio sfruttati, sono ampiamente emarginati, e lo sviluppo economico si svolge, per così dire, sopra la loro testa, quando non restringe addirittura gli spazi già angusti delle loro antiche economie di sussistenza."
Papa Giovanni Paolo II - Centesimus Annus, 33 (1991)
Il decreto legislativo n.81/2009 stabilisce la tutela per tutti i settori di attività, privati e pubblici, e "a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati".
E' definito "lavoratore" il soggetto che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
In tale definizione rientrano, innanzitutto, i lavoratori subordinati ovvero, ai sensi dell'art. 2094 c.c., "chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore".
Tra i soggetti tutelati, in primis, ci sono i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato sia del settore privato che pubblico.
La normativa sulla sicurezza si applica anche a lavoratori subordinati assunti con contratti di lavoro speciali quali possono essere:
- contratto a tempo determinato: già al momento della nascita del rapporto di lavoro è previsto un termine finale;
- contratto di lavoro a tempo parziale: l'orario di lavoro è complessivamente minore rispetto a quello considerato normale;
- contatto di apprendistato: consente l'acquisizione di particolari professionalità o titoli ai dipendenti e contemporaneamente pone in capo al datore di lavoro un obbligo formativo;
- contratto di inserimento: diretto a realizzare, mediante un progetto di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di determinate categorie di persone;
- contratto di lavoro intermittente: il lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione entro certi limiti;
- contratto di lavoro ripartito: due lavoratori assumo in solido l'adempimento di un‘unica ed identica obbligazione lavorativa;
- somministrazione: rapporto giuridico tripartito mediante il quale un soggetto (agenzia) pone a disposizione di un altro (utilizzatore) uno o più lavoratori per un tempo determinato;
- distacco del lavoratore: si verifica quando un'impresa trasferisce ad un'altra propri lavoratori per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa per un periodo temporaneo.
Invece ai lavoratori a domicilio ed ai portieri di stabili privati il Testo Unico si applica solo parzialmente, in particolare valgono gli obblighi riguardanti l'informazione e la formazione, la consegna dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e la conformità delle attrezzature di lavoro.
La tutela del d.lgs. n. 81/2008 si estende inoltre ai lavoratori a progetto e ai collaboratori coordinati e continuativi se essi svolgono la prestazione lavorativa nei luoghi di lavoro del committente.
Nei confronti dei lavoratori autonomi si applicano le norme del d.lgs. n. 81/2008 relative:
- all'obbligo di utilizzare conformemente le attrezzature di lavoro;
- all'obbligo di munirsi dei dispositivi di protezione individuale (DPI), i quali devono essere utilizzati in modo conforme;
- all'obbligo di munirsi di tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, se svolgono la prestazione in un luogo di lavoro in regime di appalto o subappalto;
Al lavoratore, così come già definito, sono equiparate una serie di altre figure che pur non essendo legate all'imprenditore da alcun vincolo di subordinazione godono di una piena tutela e sono sottoposti agli stessi obblighi dei lavoratori propriamente intesi.
Tali soggetti sono:
- il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso;
- l'associato in partecipazione di cui all'art. 2549, e seguenti del codice civile;
- il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento;
- l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;
- i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile;
- i lavoratori socialmente utili;
Nel sistema della sicurezza aziendale il lavoratore ha un ruolo di collaboratore attivo volto a garantire il buon funzionamento di tale sistema.
Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
Insieme agli altri "attori" della sicurezza, ossia datore di lavoro, dirigenti e preposti, il lavoratore deve contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
I lavoratori devono attenersi a tutte le regole del sistema di prevenzione realizzato in azienda ed in particolare essi :
- osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzano correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, o di segnalazione, o di controllo;
- partecipano ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- si sottopongono ai controlli sanitari previsti dal d.lgs. n. 81/2008 o comunque disposti dal medico competente;
- devono esporre la tessera di riconoscimento fornita dal datore di lavoro, se svolgono attività in regime di appalto o subappalto.
I lavoratori sono i principali destinatari della normativa di prevenzione in quanto soggetti tutelati all'interno di un rapporto contrattuale che li vede come parte debole.
Pertanto il primo fondamentale diritto è quello di prestare l'attività lavorativa in condizioni non nocive per la loro salute e in completa sicurezza.
Il d.lgs. n. 81/2008 prende in considerazione alcune situazioni attive che si traducono in diritti immediatamente azionabili, si tratta del:
- diritto al essere esonerato dalla prestazione (c.d. diritto all'allontanamento) se risulta che l'esposizione ad un determinato rischio possa determinare l'insorgenza di una patologia o aggravarne una già esistente;
- diritto di abbandonare l'attività lavorativa ed allontanarsi dal posto di lavoro o da una zona pericolosa in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato;
- diritto a non subire alcuna conseguenza nel caso in cui, in presenza di un pericolo grave ed immediato e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prenda misure per evitare le conseguenze estreme di tale pericolo.
Approfondimento:
La Sicurezza sul Lavoro
Martire del Lavoro
Argomento curato dal:
dott. Francesco De Marco
presidente di
Blog CATTOLICI
Argomento pubblicato su Blog CATTOLICI, il Raccoglitore Italiano di BLOG di Fedeli CATTOLICI...
http://blogcattolici.blogspot.com/
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